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20 Marzo 2024 | Approfondimenti tecnici

Chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali 2024

Fringe Benefits 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/2024, ha fornito i chiarimenti in merito alle modalità applicative di alcune agevolazioni di natura fiscale, previste per l’anno 2024.

In particolare, le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, hanno riguardato:

  1. Fringe benefit erogati ai lavoratori,
  2. Prestiti ai lavoratori dipendenti,
  3. Premio di risultato,
  4. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale,
  5. Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

 

Fringe benefit

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 16, della legge n. 213/2024) ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2024, la possibilità di aumentare, rispetto a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR (258,23 euro), il valore di fringe benefit erogabile ai propri lavoratori, senza che ciò possa essere considerato reddito da lavoro dipendente. In particolare, il datore di lavoro può erogare, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, un valore massimo di 1.000 euro in beni ceduti e servizi prestati, nonché rimborsare, ai medesimi lavoratori, il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale,
  • delle spese per l’affitto della prima casa,
  • degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite può essere innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione del datore di lavoro che attesti il possesso del requisito, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Tra le novità, oltre l’aumento del valore esentato, è stata prevista anche la possibilità di rimborsare le «spese per l’affitto della prima casa» e «gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa». In merito a ciò, è il caso di approfondire le due casistiche.

Per «prima casa» si deve intendere l’abitazione principale prevista per l’applicazione delle detrazioni, di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) (interessi passivi per mutui), e 16 (canoni di locazione) del TUIR.

In particolare, deve riguardare esclusivamente immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente e i suoi familiari dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

In tal caso, sono rimborsabili, nel limite dei 1.000 o 2.000 euro, sia le spese sostenute per un contratto di affitto sia quelle relative agli interessi sul mutuo, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore.

Per quanto attiene alle «spese per l’affitto», si deve fare riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

Va da sé che in relazione alle spese rimborsate dal datore di lavoro, il lavoratore non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto non sono state effettivamente sostenute a causa del rimborso da parte del datore di lavoro.

Per quanto riguarda la documentazione, il datore di lavoro può decidere di acquisirla ovvero, in alternativa, può richiedere, al lavoratore, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i presupposti per il rimborso della spesa. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il lavoratore, all’interno della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attesti che la spesa non è già stata fatta oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Si ricorda, infine, che l’azienda dovrà provvedere ad informare la rappresentanza sindacale unitaria (RSU), qualora presente.

Per quanto compatibili, restano valide le istruzioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 35/E/2022 e 23/E/2023.

 

  1. Prestiti erogati ai lavoratori dipendenti

Il D.L. n. 145/2023 (cd. decreto anticipi), ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, andando a rivedere la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro.

Ferma restando la modalità di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti, l’attuale versione ha sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare, come segue, in base alla tipologia di prestito:

  • per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
  • per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del

 

  1. Detassazione dei premi di risultato

Per i premi di risultato erogati nell’anno 2024 è prevista una riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.

Si ricorda che affinché sia applicata l’imposta sostitutiva, il premio di risultato deve essere stato previsto all’interno di un contratto aziendale o territoriale, deve essere di ammontare variabile, la cui corresponsione deve essere legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dall’articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015 (cd. legge di bilancio 2016) e dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016. Inoltre, la detassazione potrà essere applicata sui premi di valore non superiore a 3.000 euro lordi e solo qualora il premio venga erogato ad un lavoratore del settore privato che abbia ricevuto nel 2023 un reddito da lavoro non superiore a 80.000 euro.

Per eventuali approfondimenti si rimanda alle circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 28/2016, 5/2018 e 23/2023.

 

  1. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale

Per i lavoratori appartenenti ad aziende del settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande viene riconosciuta, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, in relazione:

  • al lavoro notturno,
  • alle ore di straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a condizione che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 (vanno considerati tutti i redditi di lavoro dipendente, anche quelli corrisposti da altri datori di lavoro, compresi quelli esercenti attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale).

Il riconoscimento del trattamento integrativo dovrà avvenire previa richiesta del lavoratore, il quale dovrà attestare, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno riferito alle prestazioni rese nel primo semestre 2024.

Il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Con ciò sarà possibile erogare il trattamento anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Sarà cura del sostituto d’imposta indicare nella certificazione unica, relativa al periodo d’imposta 2024, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

Per recuperare la somma erogata, il datore di lavoro può fruire dell’istituto della compensazione (di cui all’articolo 17, del decreto legislativo n. 241/1997), utilizzando il codice tributo “1702” (v. AdE, risoluzione n. 51/E/2023).

 

  1. Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

Per il biennio 2024-2025, la legge di bilancio 2024, ha previsto la possibilità di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi non coperti da contributi previdenziali.

Gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possano riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti al 2024, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti ad obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.

In merito agli effetti fiscali della misura, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell’onere, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

Qualora il datore di lavoro sostenga l’onere del riscatto, lo stesso importo è portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne, invece, la determinazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, i contributi versati per suo conto rientrano nell’ambito dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, in base al quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

 

Autore:  Dott. Roberto Camera