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19 Marzo 2024 | Approfondimenti tecnici

Il contratto di apprendistato deve essere caratterizzato da una finalità formativa

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La Corte d’Appello di Milano, in una recentissima sentenza, ha ricordato che il contratto di apprendistato deve caratterizzarsi da una genuina finalità formativa: in caso contrario, cioè l’assenza della formazione, determina il diritto del lavoratore all’instaurazione di un normale rapporto di lavoro subordinato e il venire meno della possibilità, per il datore di lavoro, di licenziarlo allo scadere del periodo formativo.

Nella vicenda in esame, alla fine del periodo formativo dell’apprendistato, l’azienda aveva licenziato il dipendente, invocando la regola che ammette il licenziamento dell’apprendista al termine del periodo formativo (art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015).

La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ribadito come anche la Cassazione (sezione lavoro – nella sentenza n. 10826 del 24/04/2023) si fosse pronunciata in tal senso ”…l’elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell’accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l’acquisizione della qualifica alla quale l’apprendistato è finalizzato».

La Corte poi tiene a ricordare “per affermare la genuinità del contratto di apprendistato  condizione necessaria sia, per un verso, la puntuale definizione e condivisione del percorso formativo tecnico pratico cui l’esecuzione del rapporto negoziale deve essere finalizzato e, per altro verso, la sua concreta ed effettiva attuazione” ritenendo pertanto che difettasse anche lo svolgimento di un’effettiva e adeguata formazione, posto che i piani formativi allegati dal datore di lavoro erano lacunosi e contraddittori, recando indicazione solo di poche attività svolte in poche giornate.

Dall’accertamento dell’illegittimità del contratto di apprendistato deriva pertanto  la illegittimità del licenziamento disposto (senza giustificato motivo) all’esito del periodo formativo e il diritto del lavoratore alle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento cui avrebbe avuto diritto se non fosse stato illegittimamente sotto-inquadrato in forza delle regole applicabili all’apprendistato.

Ricordiamo infatti che a fronte di contratti di apprendistato ovvero comunque di rapporti aventi causa formativa, come anche i tirocini o stages, occorre prestare grande attenzione all’effettività dell’elemento formativo che, se rimane solo “sulla carta”, comporta il diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.

FORM-APP forte dell’esperienza maturata nell’ambito dell’apprendistato, è particolarmente sensibile a questo aspetto e, per questo, ha sviluppato una modalità di assistenza all’azienda cliente che prevede sia la predisposizione della modulistica obbligatoria per tracciare il percorso formativo che l’erogazione della formazione obbligatoria.

Spesso l’imprenditore pensa di essere in grado, da solo, di far crescere il proprio apprendista ma, riuscire a valorizzare il fine formativo dell’apprendistato, è un compito difficile.

Se solo pensiamo che dal 2000 ad oggi il contratto di apprendistato ha visto il legislatore intervenire numerose volte e senza mai riuscire a valorizzare la sua importanza nel modo desiderato possiamo ben capire quanto sia di difficile applicabilità la formazione non demandata ad un Ente esterno.

È proprio a fronte delle molteplici criticità che FORM-APP ha deciso di mettersi al servizio delle aziende per far apprezzare questo contratto ai datori di lavoro per contribuire a costruire un apprendistato facile.

Facile però non può voler dire povero di contenuti. L’apprendistato privo di formazione – come abbiamo già ricordato – non è utile a nessuno.

Gli sforzi del Legislatore in direzione del rafforzamento della valenza educativa e formativa dell’apprendistato trovano ragione nel fatto che la formazione è connaturata all’apprendistato, ne è la causa stessa ed è la finalità di ogni rapporto di apprendistato.

Ciò non vuol dire che la formazione dell’apprendistato debba essere assimilata alla formazione che abbiamo imparato a conoscere sui banchi di scuola e che i soggetti, gli strumenti e le modalità non debbano avere delle caratteristiche specifiche.

Specifica è la relazione di apprendimento che si instaura tra apprendista ed impresa nel percorso di formazione che lo condurrà alla qualifica di destinazione.

Fare l’imprenditore oggi vuol dire anche far crescere le proprie risorse umane formandole e credere davvero che sia un valore aggiunto, non solo un modo per ottemperare ad un obbligo di legge.

La fase di inserimento lavorativo dell’apprendista è una sfida importante, in un momento storico in cui, forse, la vera crisi è quella delle competenze ed ha esito positivo quando conduce alla stabilizzazione di un’identità professionale e alla capacità di attivare un repertorio appropriato che consenta al soggetto di ricoprire in modo soddisfacente (per sé e per l’organizzazione) il proprio ruolo professionale.

Mentre l’apprendista ha il vantaggio di imparare una professione, il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico proprio in virtù del fatto che decide accogliere in azienda un profilo con competenze tecniche basilari e, in cambio, si impegna durante tutto il periodo formativo a fornire quelle conoscenze che permettono all’apprendista di crescere e formarsi completamente.

FORM-APP offre alle imprese tutta la consulenza necessaria per progettare il piano formativo (PFI) personalizzato in base al profilo di riferimento, alle competenze, al titolo di studio del lavoratore e alle caratteristiche dell’impresa accompagnando l’apprendista, e supportando l’azienda con il monitoraggio della formazione realizzata, nel rispetto del piano formativo e della normativa vigente.

Autrice:  Dott.ssa Claudia Caldelari