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05 Maggio 2020 | Approfondimenti tecnici

Come cambierà il mercato del lavoro dopo l’emergenza da COVID-19

Come cambierà il mercato del lavoro dopo l’emergenza sanitaria?

L’emergenza Coronavirus ha cambiato notevolmente il mondo del lavoro. Il lockdown pandemico ha messo in difficoltà un numero importantissimo di aziende. Molte realtà hanno dovuto sospendere interamente la loro produzione e ogni altra attività, mentre altre sono passate al regime di smart working, totale o parziale.

Pochissime avevano sperimentato in precedenza questo metodo di lavoro, pertanto le difficoltà riscontrate non sono state di poco conto.

A livello aziendale le competenze più importanti per gestire la crisi sono divenute quelle relative alla comunicazione, sia interna che esterna.

Il secondo range di competenze fondamentali per limitare al massimo i danni in questa situazione di crisi è pertanto divenuto quello relativo al marketing.

Ovviamente le professioni attualmente più ricercate restano quelle in ambito sanitario e biomedicale, professioni diventate indispensabili a causa della emergenza sanitaria.

 

Analizziamo ora quali saranno ad avere maggiore possibilità di espansione in Italia per le fasi 2 e 3.

Con la riapertura di imprese e uffici, le professioni maggiormente ricercate sono destinate a rimanere tali anche nei prossimi mesi, sia nell’attuale Fase 2 che nella futura Fase 3.

Oltre alle già citate figure in ambito sanitario, quali infermieri e medici, anche le restanti di tale comparto, o affini ad esso, conserveranno i primi posti in “classifica”. (tecnici di laboratorio, assistenti sanitari, operatori sociosanitari e magazzinieri farmaceutici)

A seguire avremo tutte quelle figure operanti nella Grande Distribuzione Organizzata, nell’alimentare, nell’agroalimentare e nella sanificazione:

–         operatori nella GDO ( scaffalisti, cassiere, banconisti);

–         operai generici nell’industria alimentare;

–         addetti alle pulizie e alla sanificazione (uffici, trasporti pubblici e privati);

–         montatori meccanici e manutentori;

–         magazzinieri;

–         addetti all’agroalimentare;

–         contabili e impiegati nell’industria alimentare;

–         addetti alla raccolta e alla gestione degli ordini.

–         addetti assemblaggio prodotti medicali.

 

I controlli sulla sicurezza del lavoro aumenteranno

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 149 del 20 aprile 2020, con la quale prescrive ai propri Uffici territoriali di contribuire, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali, in un’ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.

Dette richieste sono conseguenti alla circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile 2020.

 

Responsabilità datoriali, le possibili violazioni delle prescrizioni e le relative sanzioni

 

Sotto l’aspetto assicurativo, L’INAIL equipara l’infezione da COVID 19 alla categoria degli infortuni sul lavoro.

La circolare n. 13 del 3 aprile 2020 fornisce indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale.

Sono tutelati dall’INAIL anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni in itinere.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Art. 2087 Codice Civile).

Pertanto ogni datore di lavoro deve mettere in atto, con diligenza, tutte le misure necessarie per contrastare e contenere il virus.

Nel caso si accerti che mancanza o carenza nella adozione di tali misure abbiano cagionato la malattia del lavoratore, si evidenzia un profilo di responsabilità del Datore di Lavorocon le relative conseguenze penali e la possibilità da parte dell’INAIL di azioni di regresso.

La redazione del Protocollo Sanitario Aziendale Anti-contagio, la valutazione del rischio attraverso un DVR COVID19 specifico per le aziende e Piani Operativi di Sicurezza (POS) per i cantieri edili (e non solo), sono i primi adempimenti necessari.

Tutto questo non deve rimanere un mero passo formale, ma deve prevedere un’attenta e diligente applicazione.

 

Sanzioni Penali

A fronte di un’eventuale caso di contagio di un lavoratore, il datore di lavoro della società rischia di incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.) aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche di cui al D.lgs. n. 81/08 (qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori) La colpa specifica potrebbe essere individuata anche in caso di:

– omessa o insufficiente vigilanza sanitaria (art. 41 D.lgs. 81/08)

– di fronte alla violazione dell’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (art. 17 D.lgs. 81/08) e, in particolare, della valutazione del rischio biologico (art. 271 D.lgs. 81/08).

Sanzioni Amministrative

La violazione delle misure anticontagio previste dai provvedimenti di emergenza comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000 e la sanzione accessoria di chiusura dei locali da 5 a 30 giorni;

in caso di violazione reiterata la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria viene applicata nella massima misura.

Il datore di lavoro nella sua veste di massimo debitore di sicurezza e garante della salute dei propri prestatori di lavoro, dovrà per certo agire per rispettare e far rispettare sui propri luoghi di lavoro le misure di prevenzione dettate dalla normativa nazionale ovvero stabilite negli accordi Stato-Regione-Lavoratori per il contenimento del contagio.

Autore: dott. Simone Maculotti