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20 Febbraio 2024 | Approfondimenti tecnici

Differenza trasferta e trasfertismo

Fringe Benefits 2024

Il lavoratore subordinato può essere chiamato, dal datore di lavoro, a svolgere la sua attività in un luogo diverso dalla sede aziendale.

Si può trattare di smart-working, distacco o trasferta. Per quest’ultimo istituto, sono previste due variabili, in base all’episodicità ovvero alla continuità della modifica del luogo ove deve avvenire la prestazione lavorativa. Con questo approfondimento, cercherò di chiarire alcuni dubbi interpretativi e di riepilogare le caratteristiche dei due istituti.

 

TRASFERTA

Si tratta di una attività esterna «occasionale» verso un luogo di lavoro diverso rispetto a quello ove il lavoratore abitualmente svolge la propria attività lavorativa e dove è prevista la sede di lavoro identificata nel contratto individuale di lavoro (articolo 51, comma 5, Tuir).

Nella tabella che segue, questi i rimborsi, esenti da un punto di vista fiscale e contributivo, che il datore di lavoro può erogare al lavoratore che effettua una trasferta al di fuori del territorio comunale dell’azienda.

 

Tipo rimborso Caratteristiche Indennità di trasferta – quota giornaliera esente
ITALIA ESTERO
Rimborso Forfettario Solo indennità di trasferta, al netto di spese viaggio* e trasporto rimborsate a piè lista o anche sotto forma di indennità chilometrica 46,48 77,47
Rimborso Misto Indennità trasferta più rimborso delle spese di solo vitto o solo alloggio, al netto di spese viaggio* e trasporto rimborsate a piè lista o anche sotto forma di indennità chilometrica 30,99 51,65
Indennità trasferta più rimborso delle spese di vitto e alloggio, al netto di spese viaggio* e trasporto rimborsate a piè lista o anche sotto forma di indennità chilometrica 15,49 25,82
Rimborso Analitico

Solo rimborso spese documentate, senza indennità di trasferta, per vitto, alloggio, trasporto e viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica

Tutte le spese devono essere verificabili attraverso idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti ecc.) che dovrà coincidere, per data e luogo, con la trasferta.

Non ci sono limiti di detassazione purché tutte le spese sia comprovato da idonea documentazione.

Le somme erogate a piè di lista sono deducibili, per il datore di lavoro, fino al limite giornaliero di:

·    180,76 euro per le trasferte in Italia

·    258,23 euro per le trasferte all’estero

Se la spesa non è relativa a vitto, alloggio, viaggio e trasporto (es. mance, lavanderia, parcheggio, telefono, ecc.), c’è un limite di esenzione giornaliero di:

·    15,49 euro per trasferte Italia

·    25,82 euro per trasferte estero

rimborso esente

* le spese di parcheggio sono assoggettate interamente a tassazione

Rispetto alle trasferte effettuate fuori dal Comune sede dell’azienda, i rimborsi spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Fanno eccezione, e quindi non sono tassabili, le spese di trasporto documentate, indipendentemente dall’ampiezza del territorio del Comune stesso. Ad esempio:

  • biglietti di autobus,
  • metropolitane e treni,
  • ricevute di taxi (il servizio di car sharing è assimilato a servizio taxi)

 

TRASFERTISMO

Il trasfertista è colui il quale svolge la propria attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi (articolo 51, comma 6, TUIR).

In particolare, per essere considerati trasfertisti, devono essere contestualmente presenti le seguenti condizioni:

  1. elemento formale: mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
  2. elemento sostanziale: svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente in luoghi sempre variabili e diversi;
  3. elemento retributivo: corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

L’indennità o la maggiorazione spettante ai lavoratori tenuti all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili, concorre a formare il reddito nella misura del 50% del suo ammontare.

Laddove anche una sola delle condizioni sopra richiamate non dovesse essere verificata, si dovrà applicare quanto previsto dall’articolo 51, comma 5, del TUIR (trasferta), all’indennità erogata al dipendente.

Si ricorda, infine, che l’indennità per il trasfertista, ancorché tassata al 50% in capo al lavoratore è deducibile integralmente da parte del datore di lavoro.

 

SANZIONI

Queste le sanzioni previste in caso di disconoscimento della trasferta:

  • Recupero contributivo
  • Sanzione civile fino al 60% dell’importo dovuto, connessa all’evasione di contributi e premi.
  • Sanzione per «infedele registrazione» sul LUL: da 150 a 6.000 €
  • Sanzioni amministrative accessorie collegate a violazioni in materia di orario di lavoro:
  • straordinario effettuato senza le dovute maggiorazioni fino a 1.032 euro
  • superamento del limite massimo di ore di straordinario fino a 1.032 euro
  • superamento della durata media dell’orario settimanale fino a 12.000 euro
  • mancato riposo settimanale fino a 12.000 euro
  • mancato riposo giornaliero fino a 3.600 euro

 

RIEPILOGO Trasferta (art. 51, c. 5, Tuir) Trasfertismo (art. 51, c. 6, Tuir)
Svolgimento spostamento provvisorio e temporaneo del lavoratore in un luogo di lavoro diverso rispetto a quello in cui svolge abitualmente l’attività lavorativa. normale attività lavorativa al di fuori della sede aziendale.
Trattamento fiscale e contributivo Le indennità ed i rimborsi operati dal datore di lavoro, non avendo natura reddituale, sono esenti da prelievo fiscale e contributivo (nei limiti indicati dalla norma). Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Autore:  Dott. Roberto Camera