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28 Luglio 2016 | Approfondimenti tecnici

Il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato per i pensionandi

Dal 2 giugno 2016 è diventata operativa la normativa che incentiva i lavoratori prossimi al pensionamento ad usufruire del part-time agevolato.
Tale possibilità è stata disciplinata dal Decreto Ministeriale del 7 aprile 2016 (G.U. 18 maggio 2016, n. 118), attuativo dell’art. 1, comma 284, della Legge di Stabilità 2016, e dalla successiva Circolare Inps del 26 maggio 2016, n. 90.
L’intervento normativo persegue lo scopo di mitigare l’impatto dell’aumento dell’età di pensionamento e di accrescere l’offerta potenziale di posti di lavoro.
Possono usufruire di tale opzione solo i lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  •  rapporto di dipendenza nel settore privato, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro privato rivesta o meno la natura di imprenditore. Sono, pertanto, esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre sono inclusi, per esempio, i dipendenti di enti pubblici di tipo economico, di associazioni culturali, politiche o sindacali, di associazioni di volontariato, di studi professionali, etc.;
  •  contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Vi rientrano anche i lavoratori somministrati ed i lavoratori agricoli, purché, appunto, a tempo pieno ed indeterminato. L’incentivo non spetta, invece, ai lavoratori con contratto a tempo parziale che, al solo scopo di usufruire di tale beneficio, abbiano trasformato il rapporto a tempo pieno. Sono, altresì, esclusi i collaboratori a progetto, i lavoratori domestici, i lavoratori intermittenti, etc.;
  •  iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive (per esempio, F.p.l.s., F.p.s.p., etc.) o esclusive della medesima (per esempio, gestioni ex Inpdap, etc).;
  •  maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia: sono tali i lavoratori che entro maggio 2016 abbiano compiuto 64 anni di età (ossia i nati entro il maggio 1952). Il trattamento spetta anche ai lavoratori che, alla data di presentazione della domanda, siano già titolari di un trattamento pensionistico o siano in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata. Viceversa, il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part-time agevolato comporta la decadenza dal beneficio;
  •  maturazione di almeno venti anni di contributi;
  •  assenza di contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa: sono, pertanto, esclusi i lavoratori dipendenti che svolgano anche prestazioni di lavoro autonome.

L’iter amministrativo per il riconoscimento del beneficio si articola in diverse fasi che richiedono specifici adempimenti sia da parte del dipendente sia da parte del datore di lavoro.
In primo luogo, il dipendente deve richiedere telematicamente all’Inps la certificazione del riconoscimento dei requisiti di anzianità contributiva minima e di età pensionabile di vecchiaia.
In secondo luogo, ottenuta la certificazione da parte dell’Inps, il lavoratore ed il datore di lavoro possono procedere alla conclusione di un accordo (c.d. “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”), che preveda espressamente la riduzione dell’orario, che in ogni caso deve essere ricompresa tra il 40 ed il 60% dell’orario a tempo pieno.
Il contratto deve avere durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Al lavoratore viene riconosciuta la copertura figurativa pensionistica commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.
Inoltre, al dipendente viene corrisposto un c.d. “bonus”, ossia una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo, a carico del datore di lavoro, è omnicomprensivo e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente né ai fini contributivi né a quelli fiscali. Per l’azienda tale importo da erogare al lavoratore deve essere imputato a “costo del personale”.
Infine, concluso il contratto, l’azienda deve inviare alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) territorialmente competente copia dell’accordo sottoscritto con il lavoratore. Ricevuta l’autorizzazione dalla DTL o, comunque, trascorsi cinque giorni senza ricevere risposta (c.d. “silenzio-assenso”), il datore di lavoro deve trasmettere l’istanza telematica all’Inps, indicando il valore stimato del contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) riferito alla prestazione di lavoro non effettuata a seguito del part-time agevolato.
Il contratto produce effetto dal mese successivo a quello di accoglimento da parte dell’Inps dell’istanza avanzata dal datore di lavoro.
Sebbene tale iniziativa sia apprezzabile con riguardo allo scopo perseguito, presenta, tuttavia, punti di criticità.
Innanzi tutto, il legislatore non ha precisato cosa accada nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di concludere con il dipendente il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato. È possibile che sorga un contenzioso tra le parti. Si auspica, quindi, un intervento interpretativo al riguardo.
Inoltre, l’opzione per il part-time agevolato non è scevra di svantaggi per le parti.
Relativamente alla posizione del lavoratore, se, da un lato, egli avrà la possibilità di ridurre l’orario lavorativo con la garanzia della contribuzione figurativa per la prestazione effettuata ed il riconoscimento del “bonus” in busta paga esente da prelievo fiscale e contributivo, dall’altro, il lavoratore andrà incontro ad una perdita economica rispetto alla retribuzione precedentemente percepita, in ragione della minor durata della prestazione lavorativa effettuata.
Allo stesso modo, per quanto riguarda il datore di lavoro, se è vero che, da un lato, egli avrà la possibilità di ridurre il costo per i dipendenti vicini all’età pensionabile e non dovrà corrispondere sulla somma riconosciuta a titolo di “bonus” il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è pur vero che, dall’altro lato, andrà incontro a maggiori oneri con riferimento al costo del personale, giacché dovrà mantenere alle proprie dipendenze un lavoratore part-time ad un costo più elevato rispetto a quello degli altri lavoratori a tempo parziale.
Infine, si precisa che l’Inps accetterà le istanze presentate solamente nei limiti di quanto stanziato dallo Stato, ossia 60 milioni di euro per il 2016, ulteriori 120 milioni di euro per il 2017 e ulteriori 60 milioni di euro per il 2018.

dott.ssa Roberta Amoruso
Studio Legale Associato Alessandro Cicolari