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29 Maggio 2020 | Approfondimenti tecnici

Il Decreto Rilancio e le ulteriori misure a sostegno di lavoratori e imprese

Il Decreto Rilancio e le ulteriori misure a sostegno di lavoratori e imprese – Form App.

Il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha approntato ulteriori misure urgenti in materia di salute, di sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tra le principali misure a sostegno dei lavoratori e delle aziende spicca, innanzi tutto, l’art. 80 che ha esteso per ben 5 mesi, a decorrere dal 17 marzo 2020, il divieto di procedere a licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo e per il medesimo periodo ha sospeso le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio e ancora pendenti.

Inoltre, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”), il Decreto ha riconosciuto al datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia licenziato un dipendente per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Non solo, l’articolo 60 del Decreto ha previsto, in favore delle aziende appartenenti a settori particolarmente colpiti, il riconoscimento di aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti al fine di evitare i licenziamenti durante la pandemia.

La sovvenzione per il pagamento dei salari, pari al massimo all’80% della retribuzione lorda, è stata concessa per un periodo non superiore a 12 mesi con riferimento ai dipendenti che altrimenti, a causa della pandemia, sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.

L’articolo 68 del Decreto Rilancio mette, invece, mano alla disciplina della cassa integrazione per Covid-19 introdotta dal Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), ampliando la durata dell’ammortizzatore sociale per un periodo complessivo di 18 settimane, suddivise come segue:

  • 9 settimane fruibili tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020, come già previsto del Decreto Cura Italia;
  • altre 5 settimane, da fruire sempre entro il 31 agosto 2020 per le imprese che abbiano già goduto integralmente del precedente periodo;
  • ulteriori 4 settimane fruibili tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020.

Un’altra misura degna di attenzione è quella finalizzata all’emersione dei rapporti di lavoro, regolata dall’articolo 103: al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria, nonché al fine di favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro dei seguenti settori:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

Possono, previa verifica di determinati requisiti, presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Previo pagamento dei contributi forfettari richiesti, l’istanza deve essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 presso:

  • l’INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • lo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri in possesso del titolo di soggiorno;
  • la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, in caso di permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

 

Il Decreto ha contemplato anche misure a favore della genitorialità e, in particolare, ha prorogato fino ad un massimo di 30 giorni i congedi parentali per genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni, riconoscendo loro un’indennità pari al 50% della retribuzione (articolo 72).

È stato, inoltre, aumentato il bonus baby sitting da 600 euro a 1.200 euro (per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro), che può essere utilizzato per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il Decreto ha riconosciuto il diritto di svolgere la prestazione di lavoro con modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia un genitore non lavoratore.

Sono, altresì, stati aumentati sino a 12 giornate i permessi retribuiti riconosciuti dalla Legge n. 104/1992 per l’assistenza di un familiare nei mesi di maggio e giugno 2020 (articolo 73).

Infine, per sostenere i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato introdotto il c.d. “reddito di emergenza” o “Rem”, erogato dall’INPS in due quote dell’ammontare di 400 euro ciascuna (articolo 82).

Possono beneficiare del Rem i soggetti che presentano particolari requisiti quali la residenza in Italia, un reddito familiare inferiore al Rem spettante, un patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro, e Isee inferiore a 15.000 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Avv. Roberta Amoruso