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26 Giugno 2020 | Approfondimenti tecnici

La responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19. Form-App News

La responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19. Form-App news.

In questi mesi stiamo assistendo ad un animato dibattito circa il perimetro della responsabilità eventualmente imputabile al datore di lavoro per contagio da Covid-19 contratto dai propri dipendenti impiegati in azienda.

Certamente il profilo è di notevole interesse per le aziende, giacché esse hanno la necessità di calcolare e prevedere il rischio di impresa anche sotto il profilo della responsabilità attinente alla sicurezza sul lavoro.

Un primo intervento in merito si rintraccia nell’art. 42 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che ha confermato, anche per le infezioni da SARS-CoV-2, l’applicazione del principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in occasione di lavoro sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione.

Ciò ha comprensibilmente creato agitazione nel mondo imprenditoriale, giacché l’equiparazione dell’infezione da SARS-CoV-2 contratta in azienda ad un infortunio sul lavoro avrebbe implicato l’applicazione dell’art. 2087 c.c.-

La norma da ultimo citata prescrive che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

È evidente quindi che il richiamo ad una simile norma dal contenuto talmente ampio ed indeterminato ben potrebbe far temere ai datori di lavoro l’eventuale esposizione ad addebito di responsabilità persino penale (danni per lesioni colpose o da evento morte), tanto più se si considera che vi è ancora incertezza in campo scientifico circa le precise caratteristiche del virus e le potenzialità di trasmissione.

Per cercare di fugare tali dubbi e timori, con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 ad integrazione delle prime indicazioni già fornite con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’INAIL è intervenuta sul punto affermando che “Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio si fonda, in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro”.

Nella citata circolare, inoltre, l’INAIL peraltro richiama infatti la recente pronuncia n. 3282 in data 11 febbraio 2020: “l’articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivbilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile […]; non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto”.

Sul punto è poi intervenuta la legge n. 40 del 5 giugno 2020 di conversione del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) che all’art. 29 bis ha introdotto la seguente previsione: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della  diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il  Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Il Protocollo citato, sottoscritto il 24 aprile 2020, impone all’azienda specifici obblighi di informazione dei propri dipendenti, nonché particolari procedure per l’accesso al luogo di lavoro, la prestazione dell’attività lavorativa, l’ingresso dei fornitori esterni, la pulizia e la sanificazione dei locali, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, la turnazione dei dipendenti e il ricorso allo smart working.

Sempre allo scopo di ridimensionare l’area di responsabilità del datore di lavoro, è successivamente intervenuto il rapporto “Iniziative per il rilancio Italia 2020-22” del Comitato di esperti in materia economica e sociale guidato da Vittorio Colao.

Al punto 4.1 il rapporto parte dalla consapevolezza che “il possibile riconoscimento quale infortunio sul lavoro del contagio da Covid-19, anche nei settori non sanitari, pone un problema di eventuale responsabilità penale del datore di lavoro che, in molti casi, si può trasformare in un freno per la ripresa delle attività” e suggerisce di “escludere il ‘contagio Covid-19’ dalla responsabilità penale del datore di lavoro per le imprese non sanitarie“.

Per tale ragione, ormai pacificamente è possibile concludere in favore della netta indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo (infortunio Inail) da quello giudiziario (responsabilità del datore di lavoro).

Da ciò, evidentemente, discende altresì che, rispettate le peculiari raccomandazioni di cui al comma 14 dell’art. 1 del D.L. n. 33/2020 e quelle del protocollo concluso tra Governo e parti sociali, difficilmente potrà essere attivata l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro nei casi di certificazione di contagio di un dipendente.

Infatti, la puntuale applicazione delle misure di contenimento previste sul luogo di lavoro o, comunque, l’assenza di colpa nella eventuale condotta causativa dell’infortunio, sembrerebbe logicamente sufficiente a interrompere ogni nesso di causalità sotteso al contagio aziendale.

 

Avv. Roberta Amoruso