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09 Luglio 2021 | Approfondimenti tecnici

Indennità previste da Sostegni-bis per lavoratori dipendenti e autonomi

Entro il 30 settembre 2021 è possibile presentare la domanda telematica per accedere all’indennità una tantum Covid-19, introdotta dal decreto Sostegni-bis.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono le seguenti:

  • INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Questi i lavoratori destinatari della tutela che, al fine di beneficiare dell’indennità non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di un trattamento pensionistico diretto:

  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori intermittenti;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori dello spettacolo;
  • Operai agricoli a tempo determinato;
  • Pescatori autonomi.

Nessuna domanda dovrà essere presentata dai lavoratori che hanno già fruito delle indennità prevista dal decreto Sostegni (articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021), in quanto sarà erogata di default dall’INPS.

La circolare INPS di riferimento è la numero 90 del 29 giugno 2021.

 

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali

 

I Lavoratori riferiti a queste categorie (nella circolare INPS n. 90/2021 è presente la tabella con i codici ATECO), e che non abbiano già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni), possono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro (articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021).

L’indennità spetta a coloro i quali hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre, Il diritto è condizionato all’aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 e che non siano, alla medesima data del 26 maggio 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, l’istruttoria delle istanze verrà effettuata tramite le comunicazioni telematiche UniSomm.

 

 

 

Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

 

I Lavoratori riferiti a queste categorie, e che non abbiano già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni), possono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro, qualora abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021.

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di trattamento pensionistico diretto.

Sono esclusi dal beneficio tutti i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola.

Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, l’istruttoria per controllare la presenza del periodo utile all’ammissibilità dell’indennità avverrà tramite le comunicazioni obbligatorie (UniSomm).

 

Lavoratori intermittenti

 

I Lavoratori intermittenti (sia con obbligo che senza obbligo di chiamata) che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva del decreto Sostegni possono presentare domanda per ricevere l’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro, prevista dal decreto Sostegni bis.

L’importante è che abbiano svolto la prestazione lavorativa nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021.

I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di trattamento pensionistico diretto.

 

 

 

Lavoratori autonomi occasionali

 

I Lavoratori autonomi occasionali che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva del decreto Sostegni, possono presentare domanda per ricevere l’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro, prevista dal decreto Sostegni bis.

La condizione è che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 maggio 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 27 maggio 2021.

Inoltre, i richiedenti devono essere già iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021.

 

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

I Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva del decreto Sostegni, possono presentare domanda per ricevere l’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro, prevista dal decreto Sostegni bis.

Per ricevere l’indennità, il lavoratore deve dimostrare che può fare valere, per l’anno 2019, un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro e che sia titolare di partita IVA attiva, oltre ad essere iscritto alla Gestione separata. Non deve, infine, essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

 

I predetti lavoratori che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva del decreto Sostegni, possono presentare domanda per ricevere l’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro, prevista dal decreto Sostegni bis.

Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i lavoratori devono essere stati titolari – nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 – di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Inoltre, devono fare valere, nel corso dell’anno 2018, la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Infine, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26 maggio 2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

Lavoratori dello spettacolo

 

I Lavoratori, iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva del decreto Sostegni, possono presentare domanda per ricevere l’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro, prevista dal decreto Sostegni bis.

Per richiedere l’indennità il lavoratore deve far valere almeno trenta contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, che non sia titolare, alla predetta data del 26 maggio 2021, di un trattamento pensionistico diretto né titolare, alla data del 27 maggio 2021, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

L’indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il requisito reddituale, riferito all’anno 2019, dovrà essere autocertificato dal lavoratore al momento della presentazione della domanda per l’accesso al trattamento.

 

 

 

Operai agricoli a tempo determinato

 

L’articolo 69, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 73/2021, riconosce un’indennità una tantum, pari a 800 euro, anche agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Con riferimento al requisito delle cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, sono utili esclusivamente le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti riferiti al predetto anno. Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità non sono utili i periodi di integrazione salariale, fruiti nel 2020, con le causali COVID-19.

Ai fini dell’accesso all’indennità è altresì richiesto che i lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ed ai lavoratori non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa e il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Inoltre, l’indennità non è riconosciuta ai titolari di pensione diretta a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza, nonché della cd. APE sociale. Così come è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021, del Reddito di cittadinanza e con l’intervenuta riscossione, alla medesima data del 26 maggio 2021, del Reddito di emergenza.

L’indennità non è cumulabile con le altre indennità una tantum previste dall’articolo 10 del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41/2021) e dagli articoli 42 e 69, comma 6, del decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73/2021). È invece cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge n. 222 del 1984.

 

Pescatori autonomi

 

L’articolo 69 del decreto Sostegni bis, al comma 6, prevede una indennità una tantum anche per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative (esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato), che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge n. 250/1958.

L’importo del beneficio è pari a 950 euro.

I lavoratori interessati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Autore: Dott. Roberto Camera